Tutela giuridica delle App: il marchio, il diritto d’autore, il disegno industriale, il brevetto

La tutela giuridica delle App per smartphone o tablet sta assumendo un'importanza indifferibile per gli sviluppatori. Inoltre, queste costituiscono ormai uno strumento sempre più imprescindibile nella nostra quotidianità. 

Tutelare il marchio delle App e il loro layout grafico rappresenta, oramai, un’azione indispensabile per quelle Software House che fanno dello sviluppo di App la propria attività di business, allo scopo di proteggere gli investimenti effettuati.

Infatti, le applicazioni scaricabili sono milioni, tuttavia gran parte di queste sono intercambiabili tra loro in quanto dotate di funzioni identiche o molto simili.

Per uno sviluppatore, o una software house, la tutela giuridica delle proprie App diventa fondamentale proteggere il proprio lavoro e distinguersi dai concorrenti.

Vediamo, dunque, quali sono gli strumenti di tutela previsti dal Codice di Proprietà Industriale e dalla normativa sul Diritto d’Autore.

Marchio e App: tutela del nome e/o logo 

Considerando che la funzione storica del marchio è quella di indicare l’origine di un prodotto o servizio, il marchio permette al consumatore di riconoscere il prodotto o servizio rispetto a quelli di altre aziende.

La registrazione del marchio conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi, salvo proprio consenso, l’adozione di segni distintivi uguali, o simili, per prodotti o servizi uguali od affini (anche online).

Il titolare di un marchio registrato ha quindi la possibilità di impedire a terzi l’adozione di segni distintivi idonei a causare un rischio di confusione ed associazione per il pubblico, vanificando gli investimenti e gli sforzi profusi per accreditare il proprio marchio nel mercato.

Con riferimento alla tutela giuridica delle App, la registrazione del marchio permette dunque di tutelare:

  • Il nome dell’applicazione (senza elementi grafici)
  • Il logo dell’applicazione (ossia lettere/parole più componente grafica)
  • I suoi elementi figurativi (senza componente verbale).

Idonei al fine di proteggere l’App sono anche i marchi tridimensionali (es. icona in 3D dell’applicazione), quelli c.d. “non convenzionali” come i marchi di movimento (costituiti da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio, come le animazioni) e i marchi sonori (costituiti esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni).

Disegni e modelli: tutela dell’aspetto esteriore dell’App, del suo layout grafico o delle icone

Un design (o anche «disegno o modello») registrato protegge l'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte. Con prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi le presentazioni, i simboli grafici ed i caratteri tipografici.

Sussistendone i requisiti, la registrazione di un disegno o modello può consentire di tutelare vari aspetti di un’applicazione, come:

  • i caratteri tipografici in essa utilizzati
  • l’aspetto delle icone
  • le interfacce grafiche per l’utente
  • la progettazione web ovvero le schermate dell’App o del sito.

Diritto d’autore: tutela del contenuto espressivo

Un’App non è altro che un tipo di applicazione software progettata per girare su dispositivi mobili al fine di ottenere servizi simili a quelli a cui si ha accesso utilizzando un PC.

Il software può essere tutelabile ai sensi della normativa sul diritto d’autore nel caso in cui in esso sia riscontrabile un carattere creativo.

La tutela garantita dal diritto d’autore è limitata alla forma “espressiva” del software, non al suo contenuto o alle sue funzioni (le idee e i principi alla base del programma restano esclusi dalla tutela, come pure algoritmi, strutture dati, ecc.).

I programmi per computer già pubblicati, cioè quelli fuoriusciti dall’ambito del programmatore, ad es. a seguito di presentazione al pubblico, e che rispettino i requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno (incluse elaborazioni e variazioni di software precedenti) possono essere registrati presso il Pubblico Registro per il Software, tenuto dalla SIAE.

La registrazione presso la SIAE non è obbligatoria, né necessaria per la nascita del diritto in capo all’autore, ma è consigliata in quanto costituisce un mezzo di prova per datare la creazione del software e dei dati contenuti nella domanda presentata: paternità, titolo, data di pubblicazione.

Se il software non è stato ancora pubblicato può essere depositato presso la SIAE come “opera inedita”, al solo effetto di costituire una prova della sua esistenza alla data del deposito. Il supporto sul quale il software è contenuto verrà sigillato in un plico conservato negli archivi SIAE per cinque anni (rinnovabili – se il deposito non è rinnovato il plico viene distrutto).

Tra le alternative al deposito presso la SIAE come mezzo di prova vi sono numerose piattaforme tecnologiche basate sulla crittografia o sulla blockchain – come, ad esempio, la WIPO PROOF di Wipo (World Intellectual Property Organization) – in grado di generare in pochi istanti un certificato con validità legale recante data e ora del caricamento di un file (o insieme di file) comprovante l’esistenza di quel file in quel determinato momento.

Brevettare un'App: tutela del contenuto tecnico/funzionale

Mentre il diritto d’autore protegge l’espressione del software sviluppato, brevettare un'App significa proteggere la logica soggiacente al software, le sue funzionalità (le due tutele sono cumulabili).

Un software è brevettabile se rappresenta una soluzione innovativa di un problema tecnico e se possiede i requisiti previsti per legge: novità, altezza inventiva e applicabilità industriale.

L’attività di programmazione in sé non ha carattere inventivo, per questo i programmi per elaboratore (considerati in quanto tali) non sono considerati invenzioni.

Nonostante la brevettazione del software sia ancora un argomento ostico in dottrina e giurisprudenza, alcuni software sono giunti a brevettazione quando il metodo da essi implementato presentava un carattere tecnico, cioè implicava un effetto tecnico ulteriore nella sua azione, sia all’interno del dispositivo mobile o PC (es. controllo dei processi) che all’esterno (es. gestione della memoria).

É stata ad esempio ritenuta brevettabile l’attuazione di un gioco attraverso un supporto di memoria ed un programma di gioco che coinvolgeva mezzi tecnici.

A titolo di esempio, sono software (potenzialmente) brevettabili: i software di controllo di un processo industriale o tecnico; i software di gestione di memorie, periferiche o processori; i software di elaborazione di dati tecnici, quali elaborazione di immagini, compressione di dati, soppressione di rumore, codifica/decodifica ecc.

Come detto, la brevettazione del software resta però un’opzione irta di ostacoli dato che il Codice della Proprietà Industriale non considera invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, né i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, giochi o attività commerciali o la mera presentazione di informazioni.

Di conseguenza non sono brevettabili i software per schemi pensionistici o assicurativi, quelli gestionali e/o che informatizzano procedimenti noti (nessuna novità o effetto tecnico aggiuntivo).


Il Team di Praxi IP è disponibile per approfondimenti all’indirizzo contact@praxi-ip.praxi.