22 settembre 2026

Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali e industriali: un passo avanti nella tutela del Made in Italy

A cura di Francesca Boggio, Italian and European Trademark Attorney  PRAXI Intellectual Property

A pochi mesi dall’applicazione del Regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha emesso le prime decisioni favorevoli nell’ambito della fase nazionale della nuova procedura di registrazione.

Le decisioni riguardano sei denominazioni fortemente rappresentative della tradizione manifatturiera italiana: Vetro di Murano, Merletto di Burano, Corallo di Torre del Greco, Cammeo di Torre del Greco, Ceramica Vietri e Ceramica di Caltagirone.

Si tratta di un primo importante passo nell’attuazione di un nuovo sistema di tutela destinato a rafforzare la protezione e la valorizzazione del Made in Italy e delle produzioni strettamente legate ai territori di origine.
 

Un nuovo strumento di tutela per il Made in Italy


Il Regolamento, applicabile dal 1° dicembre 2025, ha introdotto un sistema unitario di protezione delle Indicazioni Geografiche anche per i prodotti artigianali e industriali, affiancandolo alla tutela già prevista a livello europeo per le produzioni del settore agroalimentare, vitivinicolo e delle bevande spiritose (DOP e IG).

Ai fini del Regolamento, sono considerati prodotti artigianali quelli realizzati interamente a mano oppure con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, o mediante mezzi meccanici, purché il contributo manuale costituisca una componente importante del prodotto finito. Sono invece prodotti industriali quelli realizzati in modo standardizzato, anche mediante produzione in serie e con l’utilizzo di macchine.

La disciplina può pertanto trovare applicazione in una vasta gamma di settori, tra cui ceramica, vetro, tessili e pizzi, gioielleria, lavorazione della pietra, del legno, del cuoio e delle pelli, nonché altre produzioni artigianali e industriali caratterizzate da un qualificato legame con il territorio.

Per ottenere la registrazione è necessario, in particolare, che il prodotto:
  • sia originario di un determinato luogo, regione o Paese;
  • possieda una qualità, una reputazione o un’altra caratteristica essenzialmente attribuibile alla propria origine geografica;
  • preveda che almeno una fase della produzione abbia luogo nella zona geografica delimitata.
Non è quindi sufficiente il mero riferimento a una località: occorre un effettivo legame tra il territorio e le caratteristiche o la reputazione del prodotto. Murano per il vetro, Burano per il merletto, Torre del Greco per il corallo e il cammeo, Vietri e Caltagirone per la ceramica rappresentano esempi emblematici di territori nei quali competenze, tecniche produttive, tradizioni e know-how hanno contribuito nel tempo a costruire la reputazione delle relative produzioni.

La domanda è presentata, di regola, da un gruppo di produttori ed è accompagnata da un disciplinare di produzione, che definisce, tra l’altro, le caratteristiche del prodotto, la zona geografica, le fasi produttive rilevanti e gli elementi sui quali si fonda il legame con il territorio.

A differenza dei marchi, le Indicazioni Geografiche non attribuiscono un diritto esclusivo al richiedente: la denominazione protetta può essere utilizzata da tutti i produttori dell’area geografica interessata che rispettano le regole stabilite dal disciplinare di produzione.

La registrazione garantisce alla denominazione una tutela uniforme nell’intero territorio dell’Unione europea, consentendo di contrastare, alle condizioni previste dal Regolamento, usi indebiti, imitazioni ed evocazioni, nonché indicazioni false o ingannevoli sull’origine e altre pratiche idonee a indurre il consumatore in errore.
 

Indicazioni Geografiche e marchi: strumenti complementari


La tutela delle Indicazioni Geografiche non sostituisce quella assicurata dai marchi, ma vi si affianca secondo specifiche regole di coordinamento. L’IGP informa il consumatore sul legame del prodotto con il territorio e sulle sue caratteristiche tradizionali o sulla sua reputazione; il marchio distingue il produttore dagli altri operatori autorizzati a utilizzare la medesima IGP.
I due strumenti possono quindi concorrere, nel rispetto delle rispettive discipline, alla definizione di strategie di tutela e valorizzazione delle produzioni territoriali.
 

Un primo passaggio verso la registrazione europea


Le prime decisioni favorevoli dell’UIBM rappresentano un passaggio particolarmente significativo, perché segnano la concreta operatività in Italia del nuovo titolo di proprietà industriale e l’avvio del percorso che potrà condurre alla protezione di queste denominazioni a livello dell’Unione europea.

Le decisioni favorevoli dell’UIBM non determinano infatti la registrazione definitiva delle IGP. La procedura ordinaria prevista dal Regolamento si articola in due fasi: una fase nazionale, affidata alle autorità competenti degli Stati membri – per l’Italia, l’UIBM – e una successiva fase dell’Unione dinanzi all’EUIPO.

Conclusa positivamente la fase nazionale, la domanda viene trasmessa all’EUIPO, che prosegue l’esame e la procedura di opposizione a livello dell’Unione ai fini della registrazione.
 

Le Indicazioni Geografiche già protette


Accanto alla procedura prevista per le nuove domande, il Regolamento disciplina anche il passaggio al nuovo sistema europeo delle IGP nazionali e, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di protezione, delle denominazioni affermatesi attraverso l’uso.

Ai sensi dell’art. 70 del Regolamento, entro il 2 dicembre 2026 gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione europea e all’EUIPO le denominazioni che desiderano registrare e tutelare nell’ambito del nuovo sistema, fornendo le informazioni e la documentazione richieste.

La registrazione a livello dell’Unione non è dunque automatica, ma è subordinata alla verifica della conformità ai requisiti previsti dal Regolamento e alla relativa procedura di registrazione.
 

Nuove opportunità di tutela e valorizzazione per le produzioni italiane


Le prime decisioni favorevoli dell’UIBM confermano la concreta operatività del nuovo sistema e aprono prospettive significative per gruppi di produttori, consorzi, imprese ed enti interessati alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni territoriali.

Per numerose produzioni artigianali e industriali italiane caratterizzate da una consolidata reputazione territoriale, ma non ancora assistite da una specifica tutela a livello dell’Unione, la nuova disciplina può rappresentare un’importante opportunità di protezione e valorizzazione del patrimonio produttivo, delle competenze e del know-how legati ai territori.
 
Grazie all’esperienza maturata in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche, PRAXI IP affianca i soggetti interessati nella definizione delle strategie di tutela, nella predisposizione delle domande e dei disciplinari di produzione e nella valutazione dei rapporti con eventuali diritti anteriori.

Il Team di PRAXI IP è disponibile per approfondimenti all’indirizzo contact@praxi-ip.praxi.
 

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